Cos’è la pec europea

Della pec europea (tecnicamente REM Registered Electronic Mail) si parla ormai da anni.
Il primo passo significativo che è stato compiuto in Italia però è stato realizzato con l’emanazione del dl n. 135/2018, il quale ha affidato ad un DPCM, l’adozione delle misure necessarie per garantire la conformità della PEC alle regole sancite dal Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’entrata in vigore del DPCM comporta l’abrogazione dell’art. 48 del CAD, per cui la PEC, come la conosciamo oggi, dovrà intendersi abrogata.
Deve ricordarsi infatti che il CAD ammette anche l’utilizzo di un altro servizio elettronico per il recapito certificato e qualificato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 910/2014 meglio noto come aIDAS.
Insomma, la pec è destinata a scomparire per dare spazio alla REM, anche se per i gestori non è ancora stata stabilita una data certa per la migrazione.
Detto questo vediamo di capire meglio come e perché è nata la pec europea e quali sono le novità tecniche e giuridiche che la riguardano.

Finalità della pec europea

L’idea della pec europea nasce quando il Consiglio Europeo, nelle conclusioni del 27 maggio 2011, ha invitato la Commissione Europea a dare il suo contributo al mercato unico, creando le condizioni necessarie per il riconoscimento reciproco e transfrontaliero di funzioni essenziali come quelle che hanno a che fare con i servizi elettronici di recapito.
A specificarlo è stato il Regolamento UE 910/2014 (sotto allegato) “in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno” che nel considerando n. 66 precisa: “È essenziale prevedere un quadro giuridico per agevolare il riconoscimento transfrontaliero tra gli ordinamenti giuridici nazionali esistenti relativi ai servizi elettronici di recapito certificato. Tale quadro potrebbe aprire inoltre per i prestatori di servizi fiduciari dell’Unione nuove opportunità di mercato per l’offerta di nuovi servizi elettronici di recapito certificati paneuropei”.

Pec tradizionale e pec europea: differenze

Dalla premessa appare chiaro che la pec europea è un servizio di recapito frontaliero certificato o molto più semplicemente è uno strumento elettronico che permette di recapitare messaggi certificati in tutta Europa.
Il servizio pec disponibile in Italia infatti, ad oggi consente di recapitare messaggi di posta elettronica certificata con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, solo sul territorio italiano.
Grazie alla nuova pec europea tutto questo può varcare i confini. Si potranno di conseguenza inviare email certificate con valore legale di una raccomandata postale in tutta Europa.
Per fare questo però è necessario adottare schemi interoperabili di eDelivery, ossia di recapito elettronico che risultino conformi ai criteri fissati dall’European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

I criteri elaborati dall’Agid

I criteri necessari per rendere le caselle pec italiane valide in tutta Europa, sono stati elaborati dall’Agid e resi noti il 14 giugno 2021 con il documento “REM SERVICES – Criteri di adozione degli standard ETSI – Policy IT” (sotto allegato).
Documento che ha definito “le nuove Regole tecniche conformi ai requisiti funzionali previsti per un servizio elettronico di recapito certificato qualificato dal Regolamento eIDAS, con il quale i gestori italiani si potranno presentare non solo sul mercato interno, ma anche nell’ambito territoriale di applicazione del Regolamento eIDAS beneficiando delle presunzioni legali ivi previste.”
Alla realizzazione del documento hanno preso parte i più importanti gestori di caselle elettroniche certificate presenti in Italia: Aruba, Actalis, Consiglio Nazionale del Notariato, Notartel, InfoCert, InnovaPuglia, Irideos, ITnet, Namirial, Poste Italiane, Register.it, Sogei, Telecom Italia Trust Technologies, Uninfo, AssoCertificatori.
Solo quando saranno terminati i test, che coinvolgono nel 40 soggetti in 15 Paesi UE sarà possibile un dialogo tra i fornitori dei servizi Pec e un utilizzo effettivo della pec europea da parte di imprese, cittadini e istituzioni.

Requisiti della pec europea

Tralasciando la parte tecnica del documento dell’Agid, che interesserà senza dubbio gli addetti ai lavori, è necessario ricordare che i criteri indicati nel documento dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono stati elaborati nel rispetto di quanto sancito dal Regolamento UE 910-2014, che all’art. 44 si è preoccupato di definire i requisiti necessari che devono possedere i servizi elettronici di recapito certificato qualificato.
La norma suddetta richiede in particolare la pluralità dei fornitori, la capacità di garantire un livello elevato di sicurezza per quanto riguarda l’identificazione del mittente, così come del destinatario, prima della trasmissione dei dati.
L’invio e la ricezione devono essere inoltre garantiti da una firma elettronica avanzata o da un sigillo elettronico per escludere modifiche non rilevabili dei dati (qualsiasi modifica ai dati necessaria al fine d’inviarli o riceverli è chiaramente indicata al mittente e al destinatario dei dati stessi).
Data e ora d’invio e ricezione e qualsiasi modifica dei dati devono essere infine indicate da una validazione temporale elettronica qualificata.

Effetti giuridici della pec europea

L’art. 43 del Regolamento UE 910-2014 definisce invece quelli che sono gli effetti giuridici di un servizio elettronico di recapito certificato.
La norma a questo proposito dispone che i dati inviati e ricevuti tramite un servizio elettronico di recapito certificato sono ammissibili come prova nei procedimenti giudiziali anche se hanno forma elettronica e anche se non “soddisfano i requisiti del servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
I dati inviati e ricevuti tramite servizio elettronico di recapito certificato qualificato inoltre beneficiano della presunzione:
  • d’integrità;
  • dell’invio di tali dati da parte del mittente identificato;
  • della loro ricezione da parte del destinatario identificato;
  • di accuratezza della data e dell’ora dell’invio;
  • della ricezione indicata dal servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

 

Furto in supermercato e licenziamento dipendente

Nell’ordinanza numero 770 depositata il 12 gennaio 2023 dalla sezione lavoro della Suprema Corte di Cassazione (sotto allegata), i giudici hanno ritenuto insussistente la negligenza di cui era stata accusata – e per questo licenziata – la dipendente di un supermercato che non si era opposta alla spesa di alcuni avventori che si erano poi rifiutati di pagarne una parte del prezzo.

Nella vicenda, un gruppo di tre clienti aveva lasciato il punto vendita del supermercato senza aver posizionato sul rullo della cassa tutta la merce presente nel carrello, che con un atto di prepotenza pretendeva di non pagare.

La cassiera è stata licenziata in quanto ritenuta negligente ed inadempiente per non essersi opposta ai clienti.

La dipendente si è quindi rivolta alla magistratura.

Legittimo rifiuto privo di rilievo disciplinare

I giudici l’hanno reintegrata e risarcita in quanto il suo comportamento è consistito nel rifiuto di svolgere mansioni che non le appartengono. Il datore di lavoro deve infatti garantire la sicurezza del dipendente, il cui rifiuto di opporsi a un furto è del tutto legittimo e privo di rilievo disciplinare.

Il ricorso della società che gestisce il supermercato è stato quindi rigettato ed alla stessa è stato imposto di reintegrare la cassiera al suo posto, versandole anche un congruo risarcimento.

Quanto precede anche perché la donna aveva prontamente avvisato gli operatori del servizio di sicurezza, ma questi avevano preferito attendere l’arrivo dei carabinieri anziché intervenire. Nonostante tra la merce pagata e quella asportata vi fossero ben settecento euro di differenza, nessuna complicità, negligenza o inadempienza era da addebitare alla donna.

Obblighi di protezione del datore di lavoro

Il licenziamento è illegittimo in quanto è il datore di lavoro ad essere inadempiente rispetto al suo obbligo di protezione del personale dipendente.

È del tutto comprensibile che la ragazza si sia intimorita dinanzi al comportamento dei soggetti responsabili del furto, sentendosi minacciata ed in pericolo.

Il datore di lavoro non può pretendere che una dipendente affronti da sola tre malviventi, soprattutto se è addirittura la sicurezza a decidere di non intervenire ma anzi di attendere l’arrivo delle forze dell’ordine.

Cass. n. 770/2023

L’art. 15 della Costituzione sancisce che solo il giudice con provvedimento motivato possa imporre limiti alla libertà di comunicazione, tale potere non spetta al questore che può solo proporre la misura restrittiva.

Uso e detenzione del cellulare per il condannato

Nell’accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale penale di Sassari, la Corte Costituzionale, in un passo della motivazione della sentenza n. 2/2023 (sotto allegata) precisa che al questore può spettare “la titolarità del potere di proporre che a un determinato soggetto sia imposto il divieto di possedere o utilizzare un telefono cellulare, ma non gli compete di adottare il provvedimento, poiché l’art. 15 Cost. non lo consente: la decisione non può che essere dell’autorità giudiziaria, con le procedure, le modalità e i tempi che compete al legislatore prevedere, nel rispetto della riserva di legge prevista dalla Costituzione.”

Detto questo ripercorriamo in sintesi i passaggi significativi della vicenda e del ragionamento compiuto dalla Consulta per giungere alle conclusioni suddette.

Il Tribunale penale di Sassari solleva innanzi alla Consulta questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni nel Codice Antimafia nella parte in cui prevede che il questore possa imporre ai soggetti condannati definitivamente per delitto non colposo, il divieto di possesso o utilizzo di qualsiasi dispositivo per la comunicazione radiotrasmittente, tra cui figurano anche i cellulari.

Per il remittente le norme violerebbero l’art. 15 della Costituzione, il quale dispone che: ” La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria.”

La Corte costituzionale, dopo aver chiarito nel dettaglio il significato dell’espressione “qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente», contenuto nell’art. 3, comma 4, cod. antimafia” ritiene il ricorso fondato e ricorda al riguardo che correttamente il giudice remittente ha lamentato la violazione dell’art. 15 della Costituzione.

Questa norma infatti definisce come inviolabile la libera di comunicazione, stabilendo per questo che la stessa possa essere sottoposta a limitazioni solo con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria.

La Corte, per dare ulteriore fondamento alla sua decisione, ricorda che in due precedenti la stessa ha enunciato i seguenti principi:

  • “il vaglio dell’autorità giurisdizionale risulta infatti associato alla garanzia del contraddittorio, alla possibile contestazione dei presupposti applicativi della misura, della sua eccessività e sproporzione, e, in ultima analisi, consente il pieno dispiegarsi allo stesso diritto di difesa;
  • la legittimità costituzionale delle misure di prevenzione limitative della libertà protetta dall’art. 15 Cost. è “necessariamente subordinata all’osservanza del principio di legalità e alla esistenza della garanzia giurisdizionale”.
  • Corte Costituzionale n. 2/2023

Nuovo giudizio se c’è il dubbio sulla responsabilità del medico del Pronto Soccorso

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 44549/2022 (sotto allegata) viene accolto il ricorso delle parti civili che hanno subito la perdita della parente dopo che la stessa era stata portata al Pronto Soccorso a causa di forti dolori addominali e vomito.

Al medico del pronto Soccorso che l’ha presa in carico è stata contestata l’errata diagnosi, la carenza informativa alla paziente, alla quale ha rappresentato una condizione meno grave di quella reale e le conseguenti dimissioni. Fatto sta che il giorno seguente la paziente peggiora, viene sottoposta ad intervento chirurgico e muore.

Il Medico del Pronto Soccorso viene assolto in primo e in secondo grado perché non viene rilevato un suo errore diagnostico. Il ricovero inoltre non avrebbe scongiurato l’esito infausto a causa delle pregresse condizioni della paziente. Escluso quindi il nesso di causa tra la condotta del medico e l’evento dannoso.

La decisione viene impugnata dalle parti civili in sede di Cassazione, rilevando principalmente la mancata acquisizione in sede di appello della sentenza del Tribunale che si è espresso sulla responsabilità di altri sanitari in relazione al caso di specie e la relazione peritale acquisita in questo procedimento e giunta a conclusioni ben diverse in ordine alla responsabilità del medico del Pronto Soccorso.

Tesi che la Cassazione condivide anche perché nel caso di specie l’imputato, come risulta dal verbale del dibattimento, ha dato il proprio consenso alla acquisizione della sentenza e della perizia medico legale.

I due periti in effetti sono giunti alla conclusione che alla morte della paziente derivante dal peggioramento delle sue condizioni ha contribuito il mancato ricovero e l’omessa esecuzione dei necessari accertamenti diagnostici. Non è dato comprendere se le auto dimissioni della paziente siano dipese da un difetto di informazione sulle sue reali condizioni e sulla necessità di ulteriori esami e approfondimenti.

Trattasi di elementi che in ogni caso rendono dubbie le conclusioni della Corte di Appello in relazione alla responsabilità del sanitario.

La sentenza va quindi annullata limitatamente agli effetti civili, con conseguente rinvio per un nuovo giudizio per valere in grado di appello.

Cassazione n. 44549/2022

Parcheggio auto senza RCA in luogo privato

Non rileva che l’auto senza assicurazione sia in sosta in un’area privata, questa situazione non esime il proprietario dall’obbligo di assicurare il veicolo, soprattutto se l’area ha una destinazione ad uso pubblico e quindi risulta aperta alla circolazione.

Vediamo perché la Cassazione è giunta a questa conclusione nell’ordinanza n. 37851/2022 (sotto allegata).

Il GdP respinge l’opposizione a un verbale di accertamento con il quale è stata irrogata la multa al trasgressore per aver sostato la sua auto priva di assicurazione in un luogo privato.

Decisione che viene impugnata ma che il Tribunale in appello conferma perché anche se l’auto è stata parcheggiata in un luogo privato tale area era comunque aperta alla circolazione.

Tesi che viene confermata anche dalla Cassazione la quale, nel respingere il ricorso del trasgressore soccombente fa presente che il Tribunale, con una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ha affermato che: “Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi” e che, richiamando la Cassazione n. 14367/2018 : “(La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.”

Cassazione n. 37851/2022

Tribunale di Cassino – sentenza n. 485/2022

Il padre che non mantiene il figlio commette una violazione degli obblighi di assistenza familiare; e questo nonostante la mamma e i nonni provvedano ai bisogni del minore.
È questo il principio ribadito dal Tribunale di Cassino con sentenza n. 485/2022.

Il padre in questione non aveva mai riconosciuto le somme stabilite dal Tribunale (ignorandole o versando meno di quanto pattuito) ed era rimasto assente dal punto di vista affettivo. Considerato ciò, non è importante che mamma e nonni si fossero presi in carico i bisogni del minore: la minore età comporta uno stato di bisogno che necessita mezzi di sussistenza da parte di entrambi i genitori.

Il caso

La donna afferma che il padre abbandonò il domicilio in seguito alla nascita del figlio. Il Tribunale, perciò, stabilì che l’uomo dovesse versare 200 euro al mese e provvedere al 50% delle spese straordinarie; cosa mai successa, e così madre e nonni dovettero provvedere.

La condanna

L’uomo cominciò a versare somme variabili (100, 150, 200 euro) a partire dal 2018, facendo visita al figlio in rare occasioni. Per il Tribunale di Cassino, ciò è sufficiente per condannare l’uomo per violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.).

Due i principi di Cassazione rilevanti sul tema:

  1. «in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età del figlio, a favore del quale è previsto l’obbligo di contribuzione al mantenimento, rappresenta “in re ipsa” una condizione soggettiva di stato di bisogno, che non è esclusa per il fatto che, in virtù della elevata disponibilità economica del genitore presso il quale è collocato, il figlio non versi in reale stato di bisogno, ma goda anzi di pieno benessere ed elevato tenore di vita»;
  2. «non è nemmeno prospettabile la carenza di un reale stato di bisogno del figlio ove le sue esigenze siano state affrontate dalla madre e dai familiari di costei, dal momento che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 570 c.p. comma 2 n. 2) c.p., l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza ai figli minori o inabili al lavoro ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l’altro genitore con i proventi del proprio lavoro o con l’intervento di altri congiunti, tale sostituzione non eliminando lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo e non elidendo l’obbligo contributivo dell’altro genitore non affidatario” (Cass. Sez. 6, n. 17766/2019).

Considerato che dal 2014 al 2018 l’imputato era in condizioni economiche tali da potersi permettere di adempiere ai propri obblighi di mantenimento, il Tribunale conferma la condanna.

Si ricorda come gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti che rientrano per fatturato annuo nel regime forfettario, abbiano diritto a versare i contributi ridotti del 35% della contribuzione dovuta. Per rientrare nel beneficio bisogna avere tutte le caratteristiche previste per il regime forfettario, ossia il regime di vantaggio per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione, incluse le imprese familiari, che permette di applicare un’imposta sostitutiva unica (al 15%, oppure al 5% per i primi 5 anni di attività) e non applicare l’IVA in fattura, con tutta una serie di obblighi di natura fiscale e contabile. Il forfettario è il regime fiscale naturale per coloro che fatturano meno di 65mila euro l’anno, dunque non richiede esercizio di una opzione. Per poter usufruire dell’agevolazione sui contributi bisogna comunque non solo rientrare nel regime forfettario ma anche svolgere un’attività d’impresa che risulti soggetta obbligatoriamente all’iscrizione presso la Gestione Artigiani e Commercianti, mentre i forfettari obbligati all’iscrizione presso una Cassa previdenziale professionale o alla Gestione Separata INPS non possono usufruire di questa riduzione del 35% dei contributi. Il regime contributivo agevolato è opzionale ed il contribuente deve presentare specifica domanda telematica, accedendo al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale INPS e compilando l’apposito modulo già predisposto nella propria pagina personale, selezionando dal menu a tendina, la voce “Regime agevolato, come da art. 1, comma 111 ss della legge n. 208/2015”. La domanda di riduzione contributi INPS deve essere effettuata di norma ad inizio anno ed entro la fine di febbraio, altrimenti l’anno di riduzione contributiva slitterà a quello in cui verrà fatta la comunicazione. I soggetti che invece si trovano a inizio l’attività e intendono accedere alla riduzione dei contributi INPS, devono presentare domanda “con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione” alla Gestione Artigiani e Commercianti, per consentire all’Istituto di gestire correttamente la predisposizione della tariffazione annuale. Devono presentare inoltre apposita domanda di accesso al regime contributivo agevolato anche coloro che vi aderiscono per la prima volta nell’anno in corso. Non è necessario presentare domanda ogni anno ed il regime, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applica ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale ove permangano i requisiti di agevolazione, purché non abbiano prodotto espressa rinuncia: dunque una volta presentata domanda, l’opzione si rinnova automaticamente gli anni successivi, salvo esplicita rinuncia. Lo sconto dei versamenti contributivi inferiori rispetto a quelli previsti ordinariamente comporta sicuramente un risparmio, ma per valutarne la convenienza bisogna tenere conto del fatto che l’anzianità contributiva sarà ridotta, perché calcolata da parte della Gestione Artigiani e Commercianti in base ai contributi effettivamente versati complessivamente.

 

La Segreteria

La prestigiosa studiosa dell’Università di Trieste affronta alcune questioni relative alla proposta di legge 1063 in discussione alla Camera dei Deputati di Paolo M. Storani – Sono soltanto venticinque anni che Patrizia Ziviz, con atteggiamento improntato alla modestia tipico dei grandi, studia l’argomento del danno non patrimoniale e rappresenta per noi tutti una stella polare.
Con questo inedito, raffinato ed analitico lavoro la Prof.ssa Ziviz apporta un significativo contributo al dibattito sulla proposta di legge C. 1063 che porta il nome del primo firmatario, On.le Alfonso Bonafede, esponente di spicco nel settore giustizia del MoVimento 5 Stelle che ha svolto un intervento molto applaudito dal palco della kermesse tenutasi al Foro Italico di Palermo nei giorni del 24 e del 25 settembre 2016.
LIA Law In Action Vi augura buona lettura.

LA RIFORMA DELL’ART. 2059 C.C.

(Osservazioni a margine della proposta di legge C. 1063 “Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale“)

di Patrizia Ziviz

1. La definizione delle regole che governano il risarcimento del danno non patrimoniale è al centro di un annoso dibattito, destinato a culminare periodicamente nell’emanazione – da parte della Corte costituzionale e della Cassazione – di sentenze che segnano le tappe evolutive del sistema. Margini notevoli di indeterminatezza e di ambiguità continuano comunque a sopravvivere ancor’oggi, visto che l’intervento delle Sezioni Unite del novembre 2008 non è riuscito a tratteggiare un assetto definitivo per le regole di ristoro dei pregiudizi non economici. E’ con questo scopo, allora, che qualche tempo fa è stata presentata una proposta di legge, intitolata “Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale“, attualmente in discussione alla Camera (C. 1063. Bonafede): progetto che si propone l’impegnativo compito di riformare l’art. 2059 c.c.

L’ambizioso obiettivo perseguito tramite tale progetto di novellazione è quello di sostituire alla sintetica disposizione attualmente prevista da quella norma – secondo cui “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge” – una serie più articolata di precetti, volti a rispondere ai quesiti fondamentali che si pongono in questa materia. Vale a dire: a) che cos’è il danno non patrimoniale; b) in quali ipotesi va risarcito un simile pregiudizio; c) come bisogna procedere per determinare la liquidazione di un simile danno.

Alle prime due domande punta a rispondere il nuovo testo dell’art. 2059, mentre la questione della liquidazione viene affrontata dall’art. 2059 bis per quanto concerne il danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute e dall’art. 2059 ter per quel che riguarda le compromissioni non economiche scaturenti dalla violazione di altri diritti.

A corredo di tale intervento di riforma del codice civile è prevista, altresì, un’integrazione delle relative norme di attuazione, volta all’inserimento in tale ambito delle tabelle di valutazione del danno non patrimoniale.

L’intento che si persegue tramite un simile intervento appare senz’altro meritorio, considerato come i grandi margini di incertezza che tuttora regnano in tale campo siano fonte di soluzioni giurisprudenziali ondivaghe e difficilmente prevedibili.

Nel contempo, si tratta di osservare che il Codice civile presenta – per quanto concerne la disciplina del fatto illecito – un tessuto frutto di equilibri assai delicati, nel toccare il quale ogni innovazione va portata con meditata attenzione.

Da questo punto di vista, occorre dire che la proposta di riforma mira a suggellare a livello normativo i traguardi raggiunti dalla giurisprudenza nel progressivo percorso di ampliamento del ristoro del danno non patrimoniale.

Non si tratta, però, di un intervento impeccabile e cristallino. Vari profili critici emergono, infatti, nell’attuale articolato oggetto di discussione presso la Camera.

2. Il nuovo testo dell’art. 2059 recita al primo comma: “Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati“. Viene, pertanto, introdotta una regola selettiva formulata in maniera diversa rispetto a quella attuale, che si limita ad operare un rinvio ai casi determinati dalla legge.

Un primo interrogativo generale riguarda la scelta di confermare l’applicazione di un regime selettivo, constatato che differente appare – in seno all’istituto aquiliano – la rilevanza riconosciuta ai danni non patrimoniali rispetto a quelli patrimoniali.

Mentre, con riguardo a questi ultimi, restano esclusi dalla tutela soltanto quei pregiudizi i quali (benché conseguenti a una lesione ingiusta) siano tali da assumere carattere illecito o immorale, per i danni non patrimoniali l’art. 2059 c.c. – nella nuova formulazione – stabilisce la necessità di accertare la rilevanza costituzionale dell’interesse leso.

La questione che dev’essere risolta riguarda la diversità di trattamento tra le due categorie di pregiudizi, la quale deve trovare giustificazione alla luce del principio di cui all’art. 3 Cost..

In passato, l’esistenza di un differente regime risarcitorio in ordine ai pregiudizi di carattere non economico veniva fondata sulla diversità di funzioni assolta, nei due casi, dal risarcimento: che per i danni non patrimoniali si riteneva animato da un intento punitivo nei confronti del danneggiante.

Oggi tale lettura sanzionatoria risulta apertamente smentita dagli interpreti e dallo stesso dato normativo, per cui appare necessario individuare una diversa giustificazione per quel che concerne l’adozione di un regime selettivo: con riguardo a pregiudizi che – è bene rammentare – incidono direttamente sulla persona, cui la nostra Carta fondamentale riconosce un’indubbia preminenza rispetto al patrimonio.

E’ chiaro che solo una volta individuato il criterio ragionevole di giustificazione sul quale fondare l’applicazione di un regime selettivo in materia di danno non patrimoniale sarà possibile verificare se esso trovi concreta attuazione tramite un’indicazione volta a limitare il ristoro ai casi di lesione di interessi o valori costituzionalmente protetti.

Un secondo interrogativo riguarda il rapporto che si pone tra una regola che rimanda all’ingiustizia costituzionalmente qualificata e le varie disposizioni di legge (primo fra tutte l’art. 185 cod. pen.) le quali – ricollegando la risarcibilità del danno non patrimoniale alla ricorrenza di talune specifiche figure di illecito – consentono il ristoro dei pregiudizi di ordine non economico scaturenti dalla lesione di qualunque interesse giuridicamente rilevante.

Mentre oggi per questi ultimi pregiudizi appare scontata la tutela, una regola come quella prevista dal primo comma del nuovo art. 2059 c.c. potrebbe essere letta quale fonte di un filtro selettivo avente valenza generale, e quindi applicabile anche nei casi di espressa previsione di legge del ristoro del danno non patrimoniale; ove così non fosse, si porrebbe invece il problema di individuare un criterio ragionevole sulla base del quale giustificare l’ampliamento attuato tramite tali fattispecie rispetto alla regola generale, che determina una differenza di trattamento delle vittime di identici danni non patrimoniali (scaturenti dalla lesione di interessi non aventi rilievo costituzionale) al variare della relativa causa generatrice.

Infine, per quanto riguarda il tenore della norma introdotta dal testo riformato, va anzitutto salutata con favore la scelta di abbandonare qualunque richiamo di quei parametri selettivi, rappresentati dalla gravità della lesione e dalla serietà del pregiudizio, cui le Sezioni Unite del novembre 2008 avevano ritenuto necessario appellarsi per arginare richieste di carattere bagatellare.

Altrettanto meritoria appare la decisione di richiamare l’ampia formula cui avevano fatto riferimento, nel maggio del 2003, le sentenze gemelle della Cassazione, abbandonando la tentazione di restringere il novero degli interessi protetti a livello costituzionale attraverso il riferimento all’inviolabilità.

Resta il fatto che una regola costì tracciata appare indeterminata, visto che la definizione dell’elenco degli interessi costituzionalmente rilevanti non risulta affatto scontata, considerato che le posizioni degli interpreti oscillano in un intervallo assai ampio, tra estremi di carattere fortemente restrittivo e indicazioni assai ampie (propense, ad esempio, a sancire che entro tale novero ricadrebbero pure interessi di carattere patrimoniale, quali il diritto di proprietà e la libertà di iniziativa economica).

3. Nel nuovo testo dell’art. 2059, il secondo comma stabilisce che “il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l’alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso“. Ci troviamo finalmente davanti ad una presa di posizione chiara quanto alla definizione di quelle che sono le compromissioni riconducibili sotto la generica etichetta di danno non patrimoniale: le quali sono destinate a manifestarsi nella sfera emozionale interna, in termini di sofferenza interiore, nonché nella dimensione esterna della persona, che vede modificarsi in termini negativi la sua realtà.

Per quanto concerne quest’ultimo profilo, la norma parla di “alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali“, utilizzando una formula che solleva numerose perplessità.

Si sceglie, infatti, di utilizzare una locuzione che rimanda all’idea di danno alla vita di relazione, limitando in qualche modo i confini del pregiudizio.

Il ventaglio delle attività realizzatrici della persona appare, in effetti, ben più ampio di quello concernente le relazioni che l’individuo coltiva con gli altri: basti pensare all’attività di studio, di scrittura, di meditazione, e via dicendo.

Il danno, lungo questo versante, andrebbe allora visto secondo una prospettiva più ampia, volta a comprendere la compromissione di tutti i vari modi di espressione della persona nella sfera esistenziale.

L’aggettivo “precedenti”, peraltro, introduce anch’esso un’impropria limitazione, in quanto impedisce di prendere in considerazione quelle attività, non ancora in atto, cui la persona legittimamente aspira (basti citare l’esempio, a tale proposito, della bambina vittima di pedofilia, cui il torto subito impedisca – da adulta – di intrattenere ogni sorta di rapporto sessuale).

4. Gli artt. 2059 bis e 2059 ter individuano il metodo tramite il quale pervenire alla liquidazione del danno non patrimoniale, operando una distinzione tra i pregiudizi derivanti da lesione alla salute e quelli conseguenti alla violazione di altri diritti.

Per entrambe le categorie si rimanda ai criteri di valutazione previsti dalla legge, con la differenza che – per il danno alla salute – ciò non avviene direttamente, ma attraverso il rinvio ad una nuova norma, da inserire all’interno delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

L’art. 2059 bis c.c. non perviene – in verità – a definire i criteri di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute, né direttamente, né indirettamente (tramite quanto stabilito dal nuovo art. 84 bis inserito nelle disposizioni di attuazione del codice civile).

Non vi è alcuna traccia di quei parametri che attualmente risultano menzionati dagli artt. 138 e 139 cod. ass.: secondo cui il valore del punto appare legato in funzione crescente più che proporzionale all’aumento dell’invalidità e decrescente rispetto all’età della vittima.

In buona sostanza, ci si limita a confermare in via normativa l’adozione del sistema delle tabelle (adottando quelle del Tribunale di Milano, cui la S.C. ha riconosciuto vocazione nazionale), senza alcun chiarimento relativo ai criteri in base ai quali le stesse risultano costruite.

Per quanto riguarda la previsione dell’art. 2059 bis, sembra che lo scopo della norma sia quello di tracciare una definizione quanto al danno non patrimoniale alla salute, mirante a evidenziare che sotto tale etichetta confluiscono le due distinte componenti del danno biologico e del danno morale.

La norma non risulta, tuttavia, cristallina da questo punto di vista, dal momento che non appare definita la nozione di danno biologico (diversamente da quanto emerge in seno agli artt. 138 e 139 cod. ass., secondo cui “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito“); ci si limita a stabilire che la sofferenza morale debba venir calcolata in termini percentuali rispetto al valore attribuito allo stesso, lasciando con ciò intendere che tale tipo di ripercussione non risulta compresa entro quel concetto.

Ciò sembra, tuttavia, contraddire quanto previsto a livello tabellare, in quanto il riferimento alle tabelle di Milano implica l’adozione di valori del punto che risultano già comprensivi del valore medio relativo alla sofferenza morale.

5. L’art. 2059 ter fa riferimento alla quantificazione dei danni non patrimoniali discendenti dalla lesione di diritti diversi dalla salute, purché costituzionalmente protetti.

In questa maniera si limita il campo dei pregiudizi potenzialmente soggetti a valutazione, considerata la possibilità che un danno non patrimoniale venga risarcito – nelle fattispecie di espressa previsione normativa – anche ove non discendente da un interesse rilevante a livello costituzionale.

La disposizione rinvia ai criteri di valutazione previsti dalla legge, in assenza dei quali la quantificazione del danno non patrimoniale deve aver luogo mediante valutazione equitativa del giudice.

L’unico caso di tabellazione normativa, in questo ambito, riguarda – al momento – il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale. La proposta di riforma prevede l’adozione delle tabelle attualmente adottate in ambito giurisprudenziale dal tribunale di Milano; le quali non vengono, però, inserite a livello normativo tramite la stessa strada adottata per il danno non patrimoniale alla salute, vale a dire attraverso una norma da introdurre in seno alle disposizioni di attuazione del Codice civile. L’attuale testo dell’art. 3 della proposta non provvede in tal senso, né stabilisce che la norma venga inserita nel Codice civile; ma individua, bensì, una disposizione destinata a rimanere (in maniera non ammissibile) avulsa dal contesto codicistico.

Altro profilo critico riguarda il fatto che la disposizione in parola – parlando di perdita del rapporto parentale – risulta impropriamente limitativa, in quanto il danno non patrimoniale dei congiunti viene attualmente risarcito non soltanto in caso di morte, ma anche nell’ipotesi di lesione del rapporto parentale correlata alle condizioni fortemente menomate del congiunto sopravvissuto.

6. L’art. 84 bis delle disposizioni di attuazione inserisce nel sistema, come già detto, le tabelle di valutazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute. Le possibilità di personalizzazione del valore tabellare non sono stabilite da questa norma, ma vanno ricavate dal dettato del secondo comma dell’art. 2059 bis. Quest’ultimo si limita a stabilire l’applicazione di un metodo di calcolo della personalizzazione a carattere percentuale, che non pone alcun tipo di limitazione quantitativa e confina la stessa ai profili di carattere morale, senza nulla dire di quella relativa alle ripercussioni di carattere dinamico- relazionale.

Tale sistema di quantificazione viene esteso al campo dei sinistri stradali (e alla responsabilità sanitaria), attraverso la riforma degli artt. 138 e 139 cod. ass.: norme, è bene ricordare, poste attualmente al centro di un distinto processo di revisione, di tutt’altro segno, nell’ambito del ddl. sulla concorrenza.

All’interno di tali disposizioni, la personalizzazione viene esplicitamente correlata alle condizioni soggettive del danneggiato – includendo, quindi, sia il profilo morale che quello relazionale – e risulta vincolata a un tetto di incremento massimo del 50%. Permangono, in tal modo, significative differenze rispetto al sistema applicato su scala generale.

7. Il testo dell’art. 84 bis prevede, altresì, la quantificazione del danno da morte, attraverso un calcolo di carattere proporzionale (nei termini dell’80%) rispetto al danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute.

In maniera implicita viene così riconosciuta la risarcibilità di tale pregiudizio, rovesciando l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario – confermato di recente dalle Sezioni Unite con la sentenza 15350 del 2015 – che esclude la risarcibilità della perdita della vita.

Visto che si tratta di questione assai controversa, sarebbe stato opportuno prevedere una disposizione che si esprima esplicitamente in tal senso, nell’ambito della quale bisognerebbe determinare la configurazione del pregiudizio da risarcire: distinguendo, da un lato, la perdita della vita (che ha luogo in ogni caso di decesso, immediato o meno che sia) e, dall’altro lato, il danno da agonia, che si manifesta nell’eventuale intervallo di sopravvivenza tra lesione e morte. Preme sottolineare che la quantificazione di quest’ultimo appare del tutto autonoma e indipendente rispetto al pregiudizio del primo tipo, per cui lo stesso non si presta ad essere configurato – come invece avviene nel testo della proposta – quale elemento di personalizzazione.