L’Associazione Albo Nazionale “Professionisti” Periti, Patrocinatori, Conciliatori, Tecnici, Esperti e Formatori, raggruppa membri che esercitano la libera attività professionale anche se in forma non prevalente ad esclusive in qualità di Periti, Patrocinatori, Conciliatori, Tecnici Esperti e Formatori, secondo le definizioni stabilite nello Statuto.
L’Associazione Albo Nazionale “Professionisti” Periti, Patrocinatori, Conciliatori, Tecnici, Esperti e Formatori è una associazione senza scopo di lucro.
La sua mission è:
- Rappresentare e promuovere la cultura della Associazione Albo Nazionale “Professionisti” in tutti i suoi ambiti;
- Sviluppare l’aggiornamento continuo degli aderenti;
- Definire, presidiare e diffondere gli standard qualitativi per la professione;
- Assicurare rappresentanza degli associati presso istituzioni pubbliche, associazioni di categoria e organizzazioni degli imprenditori.
Articolo 1. Fondamento del codice
Il presente codice etico delinea i valori specifici dell’associazione, oltre che diritti, doveri e responsabilità, non solo dell’associazione rispetto a tutti i soggetti con cui entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo sociale, ma anche dei propri soci. Nel contempo, esplicita chiaramente gli standard di riferimento e le norme di condotta che devono guidare comportamenti e attività di coloro che operano nell’ambito dell’associazione.
L’iscrizione all’Associazione a partire dalla data dell’approvazione del presente Codice di Condotta comporta il rispetto del presente Codice di Etica professionale, come di seguito riportato. Le valutazioni circa il mancato rispetto del Codice di Condotta e le eventuali conseguenti sanzioni, sono demandate al Consiglio Direttivo.
Articolo 2. Norme generali
Con l’iscrizione all’Associazione Albo Nazionale “Professionisti” Periti, Patrocinatori, Conciliatori, Tecnici, Esperti e Formatori ogni persona si impegna al rispetto del presente Codice di Condotta e dei suoi principi, rendendosi garante della conformità del proprio comportamento rispetto ad essi.
Ogni iscritto, oltre a seguire le norme etico professionali emanate dall’Associazione, deve sempre comportarsi in maniera tale da salvaguardare l’immagine e la reputazione della professione e dell’associazione.
Ogni iscritto è tenuto ad agire nel rispetto dello Statuto associativo e dei successivi regolamenti attuativi.
Ogni iscritto è tenuto a conoscere e applicare le eventuali norme di accreditamento e/o autorizzazione necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell’associazione.
Gli iscritti si devono impegnare a conoscere e applicare le norme nazionali ed internazionali di riferimento nell’ambito dei vari settori dell’ Associazione Albo Nazionale “Professionisti”, così come delineati nello Statuto.
Qualora venissero rilevate disomogeneità tra i principi enunciati nel presente Codice di Condotta e i comportamenti messi in atto dagli iscritti, questi ultimi hanno l’obbligo di sottoporsi al giudizio dei competenti Organi Associativi.
Ogni iscritto è tenuto a mantenere i requisiti di dignità, indipendenza e obiettività, considerati indispensabili all’esercizio professionale dell’attività, nell’assunzione degli incarichi e, successivamente, nel loro espletamento.
Ogni iscritto si adopera, nell’ambito delle sue possibilità, affinché gli stessi requisiti di dignità, indipendenza e obiettività, siano salvaguardati da tutti i colleghi coinvolti.
Gli iscritti si impegnano a evitare ogni forma di discriminazione riguardante età, razza, sesso, religione, nazionalità, opinione e pensiero, nonché ogni abuso del proprio ruolo professionale.
Ogni iscritto ha l’obbligo di svolgere la propria attività nel rispetto dell’incarico assunto con il cliente, allo scopo di soddisfare le reciproche attese dichiarate e concordate.
Articolo 3. Capacità, aggiornamento e formazione continua
Ogni iscritto si impegna ad accettare gli incarichi professionali per i quali si sente adeguato e competente, assegnando, qualora sia necessario, il lavoro in toto o in parte a persone idonee a realizzare la prestazione prevista e concordata con il Cliente, potendo mantenere comunque piena titolarità dell’incarico.
L’Iscritto deve garantire al cliente la massima trasparenza, esplicitando le eventuali circostanze impeditive della prestazione richiesta al loro verificarsi, indirizzando, laddove possibile, il cliente verso altre professionalità con competenze specifiche.
Ogni iscritto è tenuto a svolgere costantemente gli aggiornamenti necessari, nonché a sviluppare ulteriormente la propria preparazione professionale.
L’Associato è tenuto a partecipare presso l’Associazione Albo Nazionale “Professionisti” Periti, Patrocinatori, Conciliatori, Tecnici, Esperti e Formatori o altre strutture specificatamente preposte, a corsi e/o eventi formativi al fine di essere costantemente informato sulle evoluzioni degli approcci e delle metodologie, tecniche e normative.
L’Associato è tenuto, con cadenza triennale, a sottoporsi alla verifica dell’aggiornamento professionale richiesta dall’associazione, così come previsto anche dalla Legge 4/2013, ai fini del mantenimento della qualificazione dei Soci Qualificati.
Articolo 4. Indipendenza professionale
Gli iscritti devono svolgere la propria attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti, mantenendo comportamenti che, in qualsiasi forma espressi, non danneggino, screditino o compromettano l’immagine dell’associazione, degli altri iscritti e della professione in generale.
Gli iscritti sono tenuti a verificare l’eventuale esistenza di condizioni economico-finanziarie, politiche, culturali e professionali che possano inficiare la sua indipendenza di giudizio e obiettività e/o creare conflitto d’interessi, sia al momento dell’assunzione di un incarico che durante il suo svolgimento.
Gli iscritti, nello svolgimento dell’attività professionale, sono tenuti a conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e a difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.
Gli iscritti devono evitare di fornire servizi professionali ai committenti che siano contrari alle norme vigenti e/o al presente Codice di Condotta;
Gli iscritti s’impegnano a mantenere alta la dignità della professione e una condotta in linea con il presente Codice di Condotta, evitando di incorrere in situazioni sospette di disonestà, frode, inganno.
La libera concorrenza fra gli Iscritti, deve svolgersi in maniera corretta e basarsi esclusivamente su elementi concreti quali la competenza professionale, l’esperienza, la natura e consistenza dei servizi offerti.
Articolo 5. Segreto professionale
Tutte le informazioni riguardanti attività, anagrafica, istruzione dei candidati, dei collaboratori, acquisite nel corso dell’attività lavorativa e/o di formazione, devono essere considerate riservate e trattate secondo quanto prevede la vigente normativa sulla privacy, nonché le attività dei clienti che devono essere considerate riservate e coperte dal segreto professionale.
Le informazioni acquisite sulle attività dei clienti possono essere divulgate solo su specifica autorizzazione da parte del Cliente/Committente e comunque non possono essere utilizzate a vantaggio proprio o di terzi.
Gli iscritti devono mantenere il massimo riserbo anche nei confronti di chi si rivolge a loro per chiedere assistenza, anche qualora l’incarico non si perfezioni, e non possono divulgare informazioni riservate ricevute anche occasionalmente, da colleghi consulenti o da altri professionisti.
Gli iscritti devono garantire, per tutta la durata del rapporto professionale, l’integrità e la conservazione dei dati e dei documenti messi a loro disposizione su qualsiasi supporto siano essi contenuti.
Gli iscritti sono tenuti a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza anche ai loro collaboratori, nonché a creare le condizioni affinché tale riservatezza sia mantenuta da parte di tutti coloro che operano a qualunque titolo nel proprio studio/società o per conto dello stesso.
Articolo 6. Tutela del cliente
Gli Iscritti sono tenuti alla presentazione preliminare dell’offerta di collaborazione in cui siano indicati tutti gli elementi tecnici ed economici costitutivi del futuro incarico, formalizzandoli poi al momento del contratto.
In caso un iscritto abbia ricevuto l’incarico soltanto verbalmente, è opportuno che egli ne dia conferma scritta al Cliente per precisarne contenuti, limiti e costi, esplicitando l’ambito delle sue responsabilità e i diritti del cliente.
E’ fatto divieto agli iscritti di fare offerte dirette di impiego al personale dipendente del cliente, sia personalmente che conto terzi. Eventuali candidature spontanee (come a esempio risposte ad annunci pubblicati) dovranno essere valutate di volta in volta in relazione alle circostanze concrete in base alle norme generali di correttezza sopra richiamate.
Gli iscritti non devono accettare o permettere che i propri Collaboratori accettino provvigioni o compensi dai fornitori di beni o servizi presentati ai propri clienti.
Gli iscritti non devono consigliare ai propri clienti, in maniera consapevole, soluzioni inutilmente gravose, inefficaci, illecite o fraudolente.
Qualora si possa desumere da elementi conosciuti che l’attività professionale commissionata all’iscritto concorra a operazioni illecite e/o illegittime, quest’ultimo deve rifiutare l’incarico di consulenza.
Qualora un iscritto abbia interessi in conflitto con quelli del cliente, tali da poter condizionare il corretto svolgimento dell’incarico, l’iscritto è tenuto a non prestare attività professionale.
Qualora un iscritto riceva un incarico congiunto, deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione con il collega, concordando compiti, condotta e prestazioni da svolgere ed evitando di stabilire contatti esclusivi diretti con il cliente.
L’iscritto è tenuto a informare gli organi competenti dell’associazione di un eventuale condotta professionalmente scorretta di un collega, qualora lo ritenga atto a pregiudicare i valori che sottendono il Codice di Condotta.
L’iscritto deve comunicare al Cliente ogni variazione di condizioni e limiti che possano modificare le condizioni pattuite originariamente nell’incarico al fine di ottenere esplicita autorizzazione per il prosieguo.
Qualora un iscritto non sia in grado di proseguire l’incarico con specifica competenza, per sopravvenute modifiche dello stesso, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito e/o affiancato da altro professionista.
Articolo 7. Attività promozionale e conseguimento dell’incarico
Gli iscritti devono mantenere la propria attività promozionale e di pubbliche relazioni entro limiti di lealtà e correttezza professionale, sia nella forma, che nei contenuti.
Gli iscritti all’associazione non devono, in alcun modo, influire nei confronti di terzi e/o di personale dipendente del cliente, reale o potenziale, con compensi di qualsiasi natura, nell’intento di ottenere l’assegnazione d’incarichi professionali.
Articolo 8. Rapporto tra iscritti
E’ responsabilità degli iscritti che gestiscono collaboratori interni o esterni, far sì che conoscano e applichino il Codice di Condotta verso colleghi e clienti.
In caso di avvicendamento e previo consenso del cliente, l’iscritto potrà prendere contatto con il precedente consulente per ottenere le informazioni utili per il miglior espletamento del lavoro e accedendo, se necessario, alla documentazione relativa alle attività svolte.
Gli iscritti possono assumere incarichi presso clienti che già si avvalgono dei servizi di altri colleghi, purché, garantendo la massima trasparenza nei confronti della committenza, si impegnino a informarli qualora esistano collegamenti tra i rispettivi lavori.
Articolo 9. Sanzioni
Il consiglio direttivo dell’associazione darà seguito agli adeguati provvedimenti in caso di segnalazione di comportamenti, da parte degli iscritti, lesivi del presente Codice di Condotta o di comportamenti contrari alle norme di legge.
Qualora vengano contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione dovrà essere unica.
In base alla gravità del comportamento accertato, recidività ed eventuale protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano violato il Codice di Condotta, possono essere comminate le seguenti sanzioni:
- censura da parte del Presidente dell’Associazione, comunicata per iscritto con le relative motivazioni;
- sospensione da tutti gli incarichi e/o attività sociali, per un periodo che va dai 6 ai 18 mesi;
- sospensione dall’elettorato per un periodo che va dai 6 ai 24 mesi;
- decadenza dalle eventuali cariche direttive dell’Associazione;
- decadenza da eventuali incarichi di rappresentanza esterna dell’Associazione;
- decadenza della qualifica di Socio;
- espulsione dall’Associazione.