Quando si verifica un sinistro da turbativa, superato lo shock iniziale ci si chiede: chi è il responsabile? Cosa bisogna fare per ottenere il risarcimento? A queste e a molte altre domande risponderemo nel corso di questo articolo, facendo chiarezza sulla tematica e fornendo le informazioni opportune.

Tuttavia, prima di approfondire ed entrare nello specifico, è opportuno capire:

Cos’è il sinistro da turbativa? Cosa si intende con questa espressione “da turbativa?

In materia di sinistro da turbativa sono molteplici gli esempi che possiamo addurre:

  • un pedone che attraversa improvvisamente e fa sbandare un’auto;
  • un’auto, che decelera di sorpresa nella corsia di immissione sull’autostrada e l’altra si schianta nel guardrail;
  • una vettura che invade la propria carreggiata…ecc
  • Cosa succede se si verifica un incidente stradale senza l’urto fra due o più veicoli?

    Se per esempio per evitare un veicolo che si immette repentinamente da una strada secondaria, sbandiamo e urtiamo contro un qualsiasi ostacolo chi ha la responsabilità del sinistro e, soprattutto, chi paga i danni?

    Questa circostanza è definita sinistro da turbativa e si verifica, appunto, quando in presenza di un incidente stradale non c’è un effettivo scontro fra le due auto.

    La definizione non ha origine da norme giurisprudenziali, ma si può dedurre dalla nozione di incidente stradale, nella quale rientrano tutti gli eventi che creano “turbativa”, ossia un disagio, alla normale circolazione.

    Il problema nasce quando per ottenere il risarcimento dei danni, bisogna dimostrare l’effettiva responsabilità dell’altro veicolo e nel caso di assenza di urti, sarà più difficile ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

    Una volta individuato il responsabile e dimostrata l’effettiva responsabilità, andrà analizzato caso per caso l’intensità della turbativa al fine di comprendere bene la percentuale di risarcimento del danno subito a cui si avrà diritto.

    Il risarcimento danni per sinistro di turbativa

    L’articolo 2054 del Codice Civile disciplina la circolazione stradale, specificando che

    “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

    Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

    Possiamo notare che nel primo comma dell’articolo non è specificato che debba esserci necessariamente un urto fra i due veicoli per avere il diritto al risarcimento dei danni, ma per evitare che sia applicata la presunzione di concorso di colpa, è necessario che il danneggiato dimostri il nesso di causa fra i danni riportati e la condotta scorretta dell’altro conducente.

    Il sinistro da turbativa è tra i casi che escludono il ricorso alla procedura di indennizzo diretto e quindi sarà necessario per il danneggiato presentare la richiesta di risarcimento alla Compagnia assicurativa della controparte, che dall’analisi delle prove presentate deciderà se procedere con la liquidazione dei danni.

    Se non si riesce a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente senza urto e, dunque, non viene accertata la colpa di uno dei due, si procederà con l’attribuzione di pari responsabilità ai conducenti e i danni saranno risarciti dalle rispettive Assicurazioni solo al 50%.

    Consigli in caso di sinistro da turbativa

    Risulta di fondamentale importanza presentare tutte le prove che possono contribuire alla ricostruzione esatta dell’incidente, dimostrando così la totale assenza di responsabilità da parte del danneggiato.

    Nel caso dunque in cui si venga coinvolti in un incidente senza urto per riuscire a ricostruire la dinamica del sinistro e stabilire le responsabilità dei due conducenti, suggeriamo di:

    • Fotografare la segnaletica stradale ed eventuali segni di frenata sull’asfalto;
    • Richiedere l’intervento delle Autorità preposte per effettuare i rilevamenti opportuni,
    • Individuare eventuali testimoni;
    • Richiedere una perizia da parte di un esperto.

    In assenza di prove, il rischio che si corre non è solo quello di vedersi attribuire il concorso di colpa, quanto anche quello di dimostrare il nesso di causalità tra il comportamento scorretto del conducente e il danno riportato dal nostro veicolo.

    In sostanza, anche se non è necessario che vi sia stato un urto tra i veicoli, è indispensabile che il danneggiato dimostri che l’evento sia avvenuto a causa della condotta imprudente dell’altro veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato.