Dal 26 agosto 2023 cambiano le regole per iscriversi all’albo dei CTU

In questo articolo descriveremo il contenuto dell’articolo 4 del DECRETO 4 agosto 2023, n. 109: Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy; ha adottato il seguente regolamento: DECRETO 4 agosto 2023, n. 109 concernente l’individuazione di ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l’individuazione dei requisiti per l’iscrizione all’albo, nonché la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco nazionale.
Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/2023

Art. 4.

Requisiti per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici

  1. Ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell’albo coloro che:
  2. a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
  3. b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  4. c) sono di condotta morale specchiata;
  5. d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  6. e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
  7. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
  8. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b) , sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l’aspirante.
  9. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d) , sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
  10. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
  11. a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia

iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;

  1. b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  2. c) conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
  3. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l’esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b) .
  4. L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
  5. Ai fini dell’iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.
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