In questa sezione troverai lo Statuto dell’ Associazione Albo Nazionale Professionisti registrato presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma Trastevere.

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE Albo Nazionale Periti, Patrocinatori, Conciliatori, Tecnici, Esperti e Formatori

Art. 1 – Denominazione
Così come i principi sanciti della Costituzione della Repubblica Italiana è costituita l’Associazione, a carattere tecnico, denominata “Albo Nazionale Periti, Patrocinatori, Conciliatori, Tecnici, Esperti e Formatori” che raggruppa membri che esercitano la libera attività professionale anche se non in forma prevalente od esclusiva.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede in Roma, Via dei Gladioli n° 5 / 7 e svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.
Art. 3 – Sedi periferiche
L’Associazione svolge la propria attività anche attraverso le proprie sedi periferiche e/o itineranti.
Art. 4 – Scopo
L’associazione è apartitica ed estranea a qualsiasi ideologia politica, religiosa e persegue i seguenti scopi:
• Associare Albi, Collegi regionali, provinciali e cittadini, nonché Enti di Formazione della stessa specie tecnico-professionale;
• Ricercare, ai fini di acquisire ulteriori competenze e qualità, certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente;
• Gli organismi di certificazione accreditati, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione;
• Organizzare a favore dei soci e di quei cittadini interessati, seminari riguardanti la psicologia e il comportamento dell’automobilista e in particolare dell’uomo durante la guida di un mezzo motorizzato;
• Sostenere con corsi brevi tra i soci e quanti cittadini interessati per infondere il contegno da tenere in caso di sinistro stradale, nel caso in cui si è coinvolti;
• Promuovere lo sviluppo di attività socio-culturali, sostenendo i valori della solidarietà, della dignità umana ed affermando le pari opportunità attraverso la laboriosità, l’istruzione e il lavoro anche istituendo scuole di orientamento, di perfezionamento e di formazione professionale, anche in accordo con le direttive dell’Unione Europee e delle normative nazionali e regionali e degli enti locali;
• La creazione di fattiva collaborazione tra i soci al fine di pervenire ad un buon grado di interdisciplinarità delle professioni in essa raggruppate;
• Di impegnarsi ad un costante e progressivo aggiornamento dei soci, collaborando con quanti, pubblici e privati, svolgono formazione professionale dando vita ad un organismo di orientamento, di formazione e di perfezionamento in collaborazione con il MIUR, formazione Regionale ed Enti preposti a tale scopo;
• Di promuovere al proprio interno formazione professionale specifica per quanti desiderano iscriversi all’Associazione, nonché richiedere accreditamento ad Enti pubblici e/o privati ed Organismi di alto livello professionale, nell’ambito della formazione;
• Di promuovere attraverso specifiche iniziative di formazione permanente dei propri associati adottando un codice di condotta ai sensi dell’art. 27 bis del codice del consumo, di cui al DLG 6/9/2005 n. 206;
• Di produrre l’elenco degli iscritti con aggiornamento annuale e pubblicarlo sul sito dell’Associazione insieme allo statuto, ivi compresi i nominativi delle cariche sociali;
L’Associazione persegue, inoltre, lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi economici e sociali dei soci ed in particolare:
• Favorire lo sviluppo dei soci in ogni forma e settore, anche coordinando ed organizzando corsi di formazione professionale, corsi d’aggiornamento, tavole rotonde, seminari a favore dei soci stessi ed eventualmente a favore delle associazioni e federazioni aderenti;
• Designare e nominare propri rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua competenza;
• Promuovere ed attuare, tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, qualsiasi iniziativa che tenda a fornire, anche alle singole categorie professionali e imprenditoriali, la consulenza e l’assistenza per la soluzione delle problematiche e l’assolvimento degli adempimenti inerenti l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle loro imprese.In questo ambito l’Associazione presta ai propri associati direttamente, o tramite le strutture collegate, partecipate, controllate e convenzionate, servizi di formazione, di informazione e quant’altro può necessitare al loro sviluppo e/o alla loro gestione;
• Partecipare alla costituzione di consorzi e organismi consortili, che abbiano finalità compatibili e funzionali al raggiungimento degli scopi sopra descritti;
• Aderire ad altre associazioni previa delibera del consiglio direttivo; tali associazioni, aderenti o collegate, non avranno diritto di voto e di assemblea.
• Stipulare convenzioni operative con aziende ed entità sociali ed economiche al fine esclusivo di migliorare le opportunità di sviluppo dei soci.
Tutto ciò in armonia con le linee programmatiche e di sviluppo dell’Associazione.
Art. 5 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 6 – Soci
Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia e muniti di permesso di soggiorno che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell’Associazione e che abbiano raggiunto una comprovata esperienza professionale acquisita con qualifica rilasciata da Enti con certificazione di qualità di primo livello.
I Soci che vorranno assumere cariche all’interno dell’Associazione dovranno dimostrare, altresì, di soggiornare nel territorio dello Stato italiano da almeno cinque anni.
Sono soci coloro che contribuiscono all’attività dell’Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo annualmente.
L’appartenenza all’Associazione ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell’Associazione.
La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota annuale e per decesso.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea dei Soci per gravi motivi, nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell’Associazione.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento a mezzo raccomandata. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in cui essa è stata presentata, purché sia stata presentata almeno tre mesi prima della fine dell’esercizio.
Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.
I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7 – Iscrizione
Quale prova della dimostrazione della competenza acquisita, il Collegio, ai fini dell’ammissione all’esame considererà preferenziale l’avvenuto inserimento del candidato ad Albi, Ordini, Collegi riconosciuti, oppure l’aver superato corsi gestiti da Enti con riconosciuta certificazione di qualità.
Art. 8 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
dalle quote associative;
da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
da proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale;
da attività commerciali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.
Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.
Art. 9 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Vicepresidente
il Tesoriere
il Segretario.
Il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone – anche membri del Consiglio Direttivo stesso – per l’espletamento di particolari incarichi.
Art. 10 – Assemblea dei soci
Essa è costituita da tutti gli iscritti ordinari ed hanno diritto al voto sia nell’assemblea ordinaria che straordinaria, insieme ai Fondatori e agli Onorari iscritti all’Associazione. Essi devono dimostrare che per l’anno corrente siano in regola con il pagamento della quota associativa.
L’assemblea dei soci può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta si renda necessaria.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente.
È compito altresì dell’assemblea dei soci:
– nominare il Consiglio Direttivo;
– intraprendere eventuali operazioni di straordinaria amministrazione delegando, se necessario, il Consiglio Direttivo;
– deliberare su specifici argomenti provenienti dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un gruppo di almeno 7 (sette) soci.
Con delega scritta e circostanziata, ogni iscritto, si può far rappresentare da un altro socio e quest’ ultimo non può accettare altra delega.
Per la costituzione dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti associati ordinari che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli iscritti.
Non raggiungendo il quorum prescritto, la sessione si riunirà in seconda convocazione.
Nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati ordinari presenti e rappresentati.
La seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L’approvazione delle delibere di assemblee avvengono con il voto di maggioranza.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua assenza, essa è presieduta dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente o da altro nominato dall’Assemblea. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni dell’Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’assemblea straordinaria dei soci delibera:
Le modifiche dello Statuto;
Scioglimento dell’Associazione;
Devoluzione patrimoniale.
Art. 11 – Il Consiglio direttivo
Esso è costituito da 5 (cinque) membri, nominati dall’assemblea dei soci e scelti tra i soci dell’associazione stessa.
La durata è triennale e i suoi membri sono rieleggibili. Per il 1° quinquennio i membri del consiglio direttivo sono scelti tra i soci fondatori. Il consiglio direttivo ha potere per la gestione dell’Associazione e compie gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento degli obiettivi e degli scopi dell’Associazione.
I compiti del Consiglio direttivo sono:
Eleggere il Presidente;
Nominare il Segretario;
Redigere i bilanci Preventivi e Consuntivi;
Determinare e dirigere i programmi Operativi;
Eseguire le deliberazioni delle assemblee degli iscritti;
Determinare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale;
Convocare le assemblee dei soci e le riunioni informali degli stessi;
Deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;
Deliberare l’ammissione di nuovi iscritti Onorari;
Sospendere gli iscritti per motivi che vengono ritenuti lesivi – offensivi per il Collegio.
L’assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in assenza, dal Vicepresidente oppure si elegge il Presidente tra gli intervenuti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all’ammontare della quota sociale. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata – anche a mano o fax inviati o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, fax o e-mail inviati almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e, in seconda convocazione, con la presenza del Presidente e di almeno tre dei Consiglieri in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal più anziano d’età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Nel caso di opportunità il Consiglio Direttivo potrà nominare all’interno della compagine degli iscritti, con opportuni regolamenti:
Il comitato tecnico – scientifico;
La commissione di disciplina.
Art. 12 – Il Presidente
Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, scelto tra i suoi componenti.
Dura in carica tre anni e può essere confermato.
Il Presidente, in prima convocazione, è nominato con voto di maggioranza del Consiglio Direttivo, con la presenza della metà (arrotondata per eccesso) degli stessi.
In seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, elegge al suo interno un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e con gli stessi poteri di cui a seguito.
Al Presidente spettano i seguenti compiti e facoltà:
Rappresentanza nei confronti degli iscritti, dei terzi, degli Enti, dell’autorità e privati;
La convocazione del Consiglio Direttivo e dell’assemblea;
Stipula di contratti;
Apertura di un conto corrente bancario – postale;
Provvedimenti urgenti e necessari;
Il Presidente, in caso di necessità o di opportunità può chiedere un prestito ad un Istituto di credito e in mancanza ai soci.
Art. 13 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 14 – Il Tesoriere
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Art. 15 – Il Segretario
E’ nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche un soggetto esterno all’Associazione.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.
Art. 16 – Il Collegio dei revisori contabili
Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall’assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente.
Il collegio dei revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall’associazione.
In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell’associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all’assemblea per l’approvazione.
Il collegio dei revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, ed entrerà in carica al massimo entro il primo biennio dalla costituzione dell’Associazione
Art. 17 – Il Comitato tecnico-scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico, organo indipendente di controllo per la valutazione delle attività sociali formative e divulgative, è costituito da personalità con comprovata esperienza professione. Il Comitato affianca costantemente il Consiglio Direttivo, esprimendo la propria autonoma valutazione e suggerendo tutti gli interventi ritenuti opportuni per il miglioramento delle attività professionali, con l’obiettivo di una sempre maggiore qualificazione. Promuove attività di cooperazione scientifica e formativa con altre analoghe associazioni professionali, organismi di volontariato e associazioni internazionali. La designazione a membro del Comitato non è incompatibile con la qualifica di Socio. Previo accordo dei partecipanti, le riunioni potranno anche tenersi con modalità a distanza (attraverso comunicazione in conference-call).
Art. 18 – Scioglimento
L’Associazione ha durata illimitata, ma può anche sciogliersi con deliberazione di un’Assemblea straordinaria, svolta con almeno i due terzi dei soci in regola e che hanno versato la quota annuale.
Una volta che l’Assemblea dei soci non raggiunga i due terzi si nominerà, a distanza di 1 (uno) mese, una seconda Assemblea che, con almeno i due terzi degli intervenuti, decreterà lo scioglimento nominando il liquidatore così come prescrive l’attuale legislazione.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe operanti nel territorio della Regione Lazio.
Art. 19 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall’Assemblea dei Soci.
Si stabilisce che i fondatori pagheranno 1\5 della quota annua rispetto ai soci ordinari.
Art. 20 – Clausole finali
Per tutto quanto non previsto nell’attuale Statuto si fa riferimento alle normative dettate dalle Leggi in materia e in particolar modo dall’ articolo 27 del Codice.